Per chi vuole vendere casa: assistenza contrattuale

Non solo la difficoltà di trovare un acquirente per la propria casa, ma anche di reperire e controllare la documentazione necessaria ed eseguire correttamente tutti i passaggi. Per molti il vero valore aggiunto di un’agenzia immobiliare è proprio l’assistenza alla parte burocratica e contrattuale. 

 

L’importanza della documentazione in ordine

Un’agenzia immobiliare seria colloca il reperimento e il controllo della documentazione catastale e urbanistica tra i primi aspetti di cui occuparsi. Quando la documentazione non corrisponde alla realtà, la vendita dell’immobile non può essere fatta prima della sua sistemazione.

Accedere ai documenti quando si è già preso appuntamento con il notaio può essere per il cliente molto oneroso, in quanto non potendo procedere con la vendita per legge dovrà risarcire l’acquirente con il doppio della caparra percepita.

 

I documenti necessari

Per procedere alla vendita della casa sono necessari:

  • l’atto di provenienza dell’immobile; 
  • i documenti catastali; 
  • la concessione edilizia; 
  • il regolamento condominiale e la dichiarazione dell’amministrazione sulla regolarità dei pagamenti;
  • i documenti sull’eventuale mutuo;
  • le certificazioni obbligatorie; 
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) in copia originale e in corso di validità. 

Al notaio, inoltre, devono essere consegnate la copia del contratto preliminare di compravendita e la copia dei pagamenti ricevuti.

 

Dove si recuperano questi documenti?

Recuperare i documenti necessari per procedere con la vendita dell’immobile può essere non facile per le persone poco pratiche con la burocrazia. Anche in questo caso viene in aiuto il personale dell’agenzia immobiliare, che provvederà a raccoglierli al posto del cliente.

 

Cos’è il contratto preliminare di compravendita?

Il contratto preliminare di compravendita (o compromesso) è un accordo tra il compratore e il venditore con il quale le due parti si impegnano a stipulare un contratto di compravendita. Esso viene firmato al termine della trattativa e generalmente comprende i termini temporali per procedere al rogito notarile, l’ammontare del prezzo di vendita e della caparra. Il compromesso deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione o 30 giorni se stipulato con atto notarile. 

In questo momento non si ha ancora il trasferimento del diritto di proprietà, che avviene soltanto con il contratto di vendita. Le due parti, infatti, possono ancora venire meno all’accordo preso: se a farlo è l’acquirente perde la caparra, se è il venditore deve alla controparte il doppio della caparra ricevuta.

 

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